Dal 18 Giugno è entrata definitivamente in vigore in Italia la legge 220/212 che regola la vita in condominio per cani e gatti, ma anche per altri animali domestici come galline e conigli.

“Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”

Non possono più esistere, nei regolamenti condominiali, clausole che vietino la presenza di animali nelle abitazioni. Ogni condomino sarà libero di tenere il proprio pet con l’obbligo però di non disturbare o danneggiare in qualsiasi modo gli altri condomini. Con la nuova legge gli animali potranno utilizzare le parti condominiali comuni. Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui, i rumori molesti, ecc., tutte azioni sanzionabili ai sensi degli articoli 635 e 639 del codice penale.

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La legge prevede di non catturare e allontanare le colonie feline a meno che non si tratti di motivati interventi sanitari o di soccorso. La legge 281/91 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti.

Questa legge prende atto dei cambiamenti del costume e delle abitudini degli italiani di questi ultimi anni (il 55,3% delle famiglie ha in casa uno o più animali domestici), ma soprattutto vuole porre rimedio alle numerosissime diatribe che sorgono in materia.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 Regolamento di Polizia Veterinaria. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1954, n.142, Supplemento Ordinario.

Convenzione europea STE n.125 relativa alla protezione degli animali da compagnia, Strasburgo, 13 novembre 1987. Firmata ma non ratificata dall’Italia.

Legge 14 agosto 1991 n.281 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n.203. Articolo 4 comma 1 sostituito dall’ articolo 1 comma 829 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi 370 e 371 dell’articolo 2 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (GU n. 300 del 28-12-2007 – Suppl. Ordinario n.285). “1. I comuni, singoli o associati, e le comunita’ montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani e’ destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6″. Tali Piani si devono aggiungere a quelli analoghi predisposti da ogni Servizio veterinario Asl di cui all’articolo 2 comma 1 della Legge 281-91, ciascuno dei quali finanziato con proprie risorse. Viene istituito inoltre l’obbligo per i Comuni, singoli o associati, e per le Comunità montane di gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

Decreto Ministeriale Sanità 14 ottobre 1996 – Norme in materia di affidamento dei cani randagi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n.300 Annullato con D.M. 19 novembre 1998. Pubblicato in G.U. 12 febbraio 1999, n.35

Legge 2 dicembre 1998 n.434 – Finanziamento degli interventi in materia di animali d’affezione e per al prevenzione del randagismo. Pubblicata nella GU n.294 del 17.12.1998. Prevede il finanziamento delle azioni previste dalla legge 281/91 per 2.600 milioni di lire annui a partire dal 1999.

Legge 21 novembre 2000 n.342 Misure in materia fiscale L’articolo 32 (Disposizioni in materia di spese veterinarie) modifica il testo Unico delle Imposte Dirette prevedendo dal 2000 la deducibilità delle spese veterinarie comprese fra 129 e 387 euro.

Il Decreto del Ministro delle Finanze n.289 del 6 giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.164 del 17 luglio 2001 ha escluso dal beneficio gli animali “allevati o detenuti ad attività commerciali od agricole” contraddicendo però la concessione agli animali utilizzati “per la pratica sportiva”.

Circolare del Ministro della Sanità n.5 del 14 maggio 2001 ”Attuazione della legge 14 agosto 1991 n.281″. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2001.

Ordinanza del Ministro della Salute 21 dicembre 2001 Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9.1.2002. Vieta importazione, commercializzazione e detenzione di pelli di cani e gatti. Rinnovata da ultimo con Ordinanza 16 gennaio 2004 Proroga dell’ordinanza del 24 dicembre 2002 su «Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici». GU n. 15 del 20.1.2004 Atti superati dall’articolo 2 della Legge 20 luglio 2004, n.189 – Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 31.7.2004.

Nota prot.600.3.10/SA.29/1573 e 1574 del 27 marzo 2002 del Direttore Generale della Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute Importazioni a carattere commerciale di cani e gatti – linee guida e chiarimenti a Posti d’Ispezione Frontalieri, Assessorati regionali e Servizi Veterinari aziende Usl.

Legge 31 luglio 2002 n.179 – Disposizioni in materia ambientale. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 13 agosto. All’articolo 23 (Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) prevede b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa (…).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 – Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. (Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. GU n. 51 del 3-3-2003). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.3.2003.

Decreto del Ministro della Sanità 28 marzo 2003 sulla distribuzione alle Regioni del fondo nazionale sul randagismo. Pubblicato in GU n.140 del 19.06.2003.

Regolamento (CE) n.998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Gazzetta ufficiale CE L 146 del 13/06/2003. Introduzione dell’obbligo di passaporto per cani,gatti e furetti per ogni spostamento fuori dai confini nazionali, e relativa Decisione 595 del 29 luglio 2004, pubblicata il 13 agosto. Modificato da Regolamento (UE)  n.438/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 – GUCE L132 del  29-5-2010. La Commissione Europea ha stabilito che per importare dai territori extra-UE cani gatti o furetti si dovranno garantire alcuni requisiti minimi sanitari validi per la commercializzazione. Gli importatori dovranno esibire un certificato veterinario, uguale in tutta Europa.

Legge 1 agosto 2003, n.200 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2.8.2003. L’articolo 8 “Disposizioni sull’Unire” prevede fra l’altro il varo di regole ed un codice su custodia e utilizzo dei cavalli, la tutela delle razze in via d’estinzione, la creazione di un’anagrafe equina.

Legge 1 agosto 2003, n. 214 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada. Pubblicata sul Supplemento ordinario 133/L alla GU n.186 del 12.8.03. Gli articoli riguardanti il trasporto di animali domestici sono il 169, commi 6 e 10 (automobili) ed il 170 (veicoli a due ruote).

Decreto Ministeriale Salute 20 aprile 2005 – Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali in applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003. (GU n. 221 del 22.9.2005).

Legge 8 febbraio 2006, n.60 Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. (GU n. 52 del 3.3.2006).

Regolamento CE N.1523/2007 – Divieto di commercializzazione, importazione nella Comunità e di esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono – G.U.U.E. L343 del 27-12-2007.

Decreto Ministero della Salute 6 maggio 2008 – Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilita’ del fondo per l’attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo». GU n. 185 del 8-8-2008

Ordinanza Ministero della Salute 18 dicembre 2008 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. G.U. n. 13 del 17-1-2009 Modificata da Ordinanza Ministero della Salute 19 marzo 2009 e relativi chiarimenti con Circolari del 3 e 7 aprile 2009

Ordinanza Ministero della Salute 3 marzo 2009 contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani. G.U. n. 68 del 23-3-2009 con differimento del termine di efficacia e modificazioni Ordinanza 22 marzo 2011 G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 e Ordinanza 4 agosto 2011 di integrazioni GU n. 209 del 8-9-2011  Sospese da TAR del Lazio con sentenza del 26.10.2011

Ordinanza Ministero della Salute 16 luglio 2009 contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570) G.U. n. 207 del 7-9-2009. Sospesa da TAR del Lazio con sentenza del 2-12-2009

Decreto 26 novembre 2009 Ministero della Salute Percorsi formativi per i proprietari dei cani. (GU n. 19 del 25-1-2010)

Fissa i percorsi formativi per i proprietari dei cani di cui  all’articolo1, comma 4 dell’Ordinanza contingibile ed urgente  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche  sociali  del  3  marzo  2009.

Ordinanza Ministero della Salute 21 luglio 2010 Proroga dell’Ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina è stata pubblicata sulla GU n.199 del 26-8-2010.

Ordinanza Ministero della Salute 8 agosto 2010 Piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi. (10A11122) GU n. 219 del 18-9-2010 Modificata da due comunicati GU n.239 del 12.10.2010 e GU n.241 del 14.10.2010 errata corrige e refusi Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.47 (G.U. n.75 del 31/03/2010) in materia di “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di  cui  al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta  la  commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto  e  di  prodotti  che  le  contengono

Legge 4 novembre 2010, n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno.  (GU n. 283 del 3-12-2010 )

Ordinanza del Ministro della Salute 21 luglio 2011 contingibile ed urgente che sostituisce l’ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011.